9 Giugno 2023

Qualora venga meno l’interesse a mantenere l’iscrizione all’Albo, l’iscritto può presentare entro il 15 gennaio dell’anno per cui si chiede la cancellazione,  apposita istanza di dimissioni in bollo vigente indirizzata al Presidente dell’Ordine.

Le richieste di cancellazione che giungeranno dopo  tale termine non daranno titolo all’ esonero dal pagamento, anche parziale, della quota relativa all’anno di contribuzione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Per cancellarsi l’utente deve essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione per l’anno precedente di cui si chiedono le dimissioni.

Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell’Ordine e non possono avere effetto retroattivo, nemmeno su richiesta dell’istante.

Se la richiesta di cancellazione è dovuta per motivi di pensionamento da Inarcassa, nella domanda dovrà essere specificata la data dalla quale si desidera terminare il mandato di iscrizione.

Si informa che con la cancellazione dall’albo s’intendono interrotti tutti servizi elargiti dall’Ordine. La casella di posta elettronica certificata (PEC) fornita dall’Ordine (nome.cognome@ingpec.eu) rimarrà attiva per ulteriori 180 giorni dalla data della delibera di cancellazione.

L’ingegnere cancellato dall’albo mantiene l’abilitazione ottenuta con l’esame di stato, ma non può esercitare in libera professione.

E’ possibile  richiedere una eventuale re-iscrizione all’albo.

 

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Modificato: 19 Dicembre 2023